REMS

Corpi internati. La storia dell’internamento dai manicomi criminali alle REMS

Nel codice penale si parla ancora di internati quando si fa riferimento alle persone che vivono all’interno delle REMS, Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza. Sono i pazzi criminali: troppo instabili da poter essere gestiti in carcere e troppo pericolosi da essere accolti nei centri di salute mentale. Criminalità e follia: quale, se non questa, la devianza più riconoscibile e urgente da allontanare dalla società perbene?

Alla stregua dei tanti altri corpi istituzionalizzati, quindi reclusi, rinchiusi, stigmatizzati, discriminati, anche i corpi internati vivono, storicamente, nella lontananza dal socialmente accettabile. Hanno una storia che può essere letta soltanto mettendoli in fila e decifrando i segni della loro strutturale emarginazione, perché la storia del crimine e della follia può essere raccontata soltanto attraverso i contenitori che l’hanno trattenuta e la trattengono ancora.

Il passaggio dai manicomi criminali del secolo scorso alle recenti REMS del 2017 è scandito dalla graduale evoluzione dell’internamento: i pazienti psichiatrici autori di reati restano soggetti da internare, perché sono soggetti da curare e punire allo stesso tempo. Sono il terreno su cui la giurisprudenza e la psichiatria si sono incontrate, senza che, per lungo tempo, una riuscisse a prevalere sull’altra, almeno fino all’apertura delle REMS.

Queste sono il risultato della progressiva e lenta de-istituzionalizzazione delle malattie mentali e in parte figlie della Legge Basaglia, ma riproducono ancora al loro interno le dinamiche totalizzanti della privazione della libertà e della sorveglianza presenti all’interno delle strutture detentive.  

La curva dell’internamento mostra quanto la percezione storico-sociale decida il concetto di follia e malattia mentale, nonché della criminalità e della pericolosità sociale. I corpi internati sono storicamente i corpi non reclamati, abbandonati al loro presente, privati del loro passato e considerati indegni di qualsiasi futuro. Luigi Attenasio, psichiatra basagliano, affermava che la riflessione sui manicomi doveva «partire dal luogo in cui nascono i manicomi, lontano dalla città. I primi manicomi sono i lebbrosari, in quanto, con l’atto di separazione di Pinel, i matti sono considerati malati e non possono stare insieme ai delinquenti. Dunque, Pinel sottrae i “pazzi” dalle catene della delinquenza, ma li consegna ad altre catene, quelle più simboliche della psichiatria che nasce in quel momento».

Anche i manicomi, come le carceri, diventano per più di un secolo luoghi in cui poter esercitare un potere indiscriminato e barbaro, un potere che consentiva il ricorso a pratiche come l’elettroshock e la lobotomia sui corpi internati, senza alcuna remora. Alda Merini ricordava la stanzetta degli elettroshock come «una stanzetta quanto mai angusta e terribile […] Ci facevano una premorfina, e poi ci davano del curaro perché gli arti non prendessero ad agitarsi in modo sproporzionato durante la scarica elettrica. L’attesa era angosciosa. Molte piangevano. Qualcuna orinava per terra. Una volta arrivai a prendere la caposala per la gola, a nome di tutte le mie compagne. Il risultato fu che fui sottoposta all’elettroshock per prima, e senza anestesia preliminare, di modo che sentii ogni cosa. E ancora ne conservo l’atroce ricordo».

La storia dei manicomi criminali in Italia

La storia delle REMS è molto recente: le prime 30 Residenze aprono quattro anni fa, nel 2017, subentrando agli OPG, Ospedali Psichiatrici Giudiziari, che a loro volta, dal 1975, sostituivano i manicomi criminali.

La stagione dei manicomi criminali comincia circa un secolo e mezzo fa quando, ad Aversa, nella casa penale per invalidi, apriva la cosiddetta prima “sezione per maniaci”, che riusciva a contenere fino a 19 persone. Filippo Saporito, psichiatra e direttore del manicomio di Aversa, le descriveva come «delinquenti impazziti, che rappresentano scene di terrore e che portano scompiglio».

È il 1904, quando Giovanni Giolitti approva la prima legge, la legge 36/1904, sui manicomi e nei primi anni ’20, dopo Aversa, Montelupo Fiorentino e Reggio Emilia, aprono i manicomi criminali di Napoli e Barcellona Pozzo di Gotto.

REMS Fotografia di Francesco Formica

Poi il 1930, con l’istituzione del Codice Rocco, segna una svolta nella storia dei manicomi criminali destinati, dopo qualche decennio, a diventare OPG. Il nuovo codice penale infatti dà il via al cosiddetto doppio binario, per il quale – in concomitanza alla pena – vengono istituite le misure di sicurezza, quindi anche i manicomi giudiziari, per coloro che non sono imputabili, ma socialmente pericolosi. Ed è sulla base del doppio binario che verranno costruiti gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, nei quali verranno trasferite anche le persone detenute che, pur non presentando patologie psichiche, risultano scomode da gestire in carcere.

Il 1974 è l’anno che chiude il cerchio dei manicomi criminali, facendoli parzialmente uscire dall’angolo buio in cui la società li aveva da sempre dimenticati, per via di un tragico evento di cronaca nel quale Antonia Bernardini, una paziente del manicomio giudiziario di Napoli, muore arsa viva mentre è bloccata in un letto di contenzione.

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e il nuovo ordinamento penitenziario

L’anno successivo, il 1975, è l’anno in cui entra in vigore il nuovo e ancora in essere ordinamento penitenziario, nel quale i manicomi criminali vengono sostituiti dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Luoghi che, nella pratica, ripropongono le medesime dinamiche di trattamento e internamento.

Quando tre anni dopo viene approvata la Legge Basaglia, gli OPG non vengono dismessi come accade per i manicomi civili, al contrario rimarranno inalterati con circa 40 anni ancora.

Soltanto nei primi anni del 2000, la Corte Costituzionale introduce la possibilità di usufruire della libertà vigilata anziché ricorrere all’internamento negli OPG. È il 2010, invece, quando la competenza degli OPG passa dal ministero della Giustizia alle Asl, cercando in questo modo di superare la dicotomia del doppio binario, all’interno della quale giurisprudenza e psichiatria, intrecciandosi, continuano a dar vita all’“estremo orrore” di cui parlerà l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dopo aver preso visione delle condizioni di queste strutture.

Il 2010 è anche l’anno che tocca il picco massimo del numero di corpi internati: 1500 persone presenti negli OPG, una cifra superata soltanto nel 1961 quando si contavano 2.182 internati nei manicomi criminali.

Le REMS: la svolta con la legge 81 del 2014

Il 2014, l’anno in cui viene approvata la legge 81, è considerato il punto di svolta nella storia dell’internamento dei pazienti psichiatrici autori di reato: con questa legge vengono chiusi gli OPG e si istituiscono le REMS, che entrano in piena attuazione nel 2017, con il trasferimento degli ultimi due internati dell’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto.

La Legge Basaglia, prevedendo la chiusura dei manicomi civili, conferiva maggior ruolo decisionale ai servizi territoriali e alle strutture intermedie. Frenava l’internamento manicomiale e interpretava la malattia mentale prima di tutto come una malattia sociale. In questa ottica anche le REMS iniziano ad essere valutate e considerate come la via ultima a cui ricorrere nel caso di disturbi mentali. Prima devono essere adottate soluzioni meno restrittive, tra cui la libertà vigilata o in una comunità protetta o presso il domicilio e l’affidamento ai servizi di salute mentale del territorio. Inoltre, nel caso in cui il ricorso all’internamento nelle REMS si prefiguri come inevitabile, questo deve prolungarsi per il tempo strettamente necessario.

REMS Fotografia di Francesco Formica

 

La legge 81/2014 stabilisce, dunque, le modalità di internamento dei pazienti e ne consente un controllo attivo, prevedendo anche l’attuazione di un Programma Terapeutico Individuale, cucito addosso alle esigenze di ogni persona ricoverata. Il magistrato rimane in ogni caso la figura decisionale ultima rispetto alla misura di sicurezza.

Stando ai Rapporti di Antigone Onlus, datati 30 novembre 2020, sembra che le REMS proseguano ad essere l’ultima ratio a cui ricorrere: i numeri parlano di 551 persone ricoverate. Il numero più basso della storia delle misure di sicurezza detentive raggiunto dal dopoguerra fino ad ora.

La legge 81 individua alcuni vincoli imprescindibili da rispettare, tra questi l’esclusiva gestione sanitaria delle REMS affidata alla sanità pubblica regionale, senza alcun potere decisionale o organizzativo del ministero della Giustizia; dimensioni ridotte così da scongiurare la riproposizione di strutture manicomio: la capienza massima di ogni REMS non deve superare i 20 posti. Legato a questo, l’organizzazione territoriale capillare delle strutture, l’adozione dei criteri ospedalieri anziché detentivi e coercitivi delle persone ricoverate e l’obbligo di formazione del personale rivolto all’acquisizione delle competenze cliniche, medico-legali e giuridiche.

Le 32 REMS attualmente attive forniscono un quadro di trattamento piuttosto incoraggiante, perché sia dirigenti sanitari che psichiatri continuano a scegliere di non sovraffollare le strutture. Alcune regioni, come nel caso del Friuli Venezia Giulia, hanno scelto di investire i loro fondi in favore dei servizi di salute mentale, anziché costruire nuove strutture di internamento. Per quanto, invece, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Toscana, Puglia, Calabria abbiano necessitato della nomina di un Commissario del governo poiché inadempienti.

Le differenze nella gestione delle REMS, infatti, sono tuttora molte. Le più importante e urgenti da risolvere riguardano i sistemi di sicurezza: se in alcune strutture il personale medico ed infermieristico costituisce la maggioranza del personale, in altre è ancora piuttosto incisiva la presenza di guardie di vigilanza privata, che possono accedere alle camere di ricovero, così come l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Il gap da sanare riguarda anche il ricorso alla contenzione, rifiutato da alcune Residenze, mentre da altre frequentemente adottato, nonché il divario presente nel numero delle dimissioni.