diritto alla salute

«Il carcere ti vuole innocuo». Il diritto alla salute e alla dignità nelle strutture detentive

Per tutti quelli che lo conoscono è “l’Avvocato”. Fabio Falbo è lo scrivano del reparto di Alta Sicurezza della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, si occupa di redigere istanze e di aiutare i suoi compagni detenuti a presentare e difendere i loro diritti presso le varie istituzioni. Tra questi anche il diritto alla salute e alla dignità, argomenti della nostra intervista.

Abbiamo chiesto a Fabio cosa significhi esercitare il diritto alla salute all’interno di una struttura detentiva. Cosa significhi scoprire di avere una malattia e faticare quotidianamente affinché la propria voce non venga dimenticata o del tutto inascoltata mentre si pronuncia il diritto a esistere.

Il diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione, è un diritto inalienabile, indipendentemente dalla condizione e dalla collocazione sociale che occupa un uomo. Lo è anche in carcere?

Contrariamente a quanto si è soliti dire, la nostra civiltà non può essere misurata a partire dalle patrie galere, perché in queste strutture si viola la dignità della persona. La salute in carcere è un nervo scoperto per tutta la popolazione detenuta: è qui che la nostra Costituzione viene umiliata, indipendentemente dal fatto che si faccia riferimento a un diritto fondamentale, inviolabile, o a diritti di altro genere.

Il diritto fondamentale previsto dall’articolo 32 della Costituzione è disatteso, tralasciato, trascurato, dimenticato, trasgredito, eppure la salute dovrebbe sempre prevalere sulla pena e su qualsiasi trattamento. Quello della salute è un diritto fondamentale e agisce nel tempo e nello spazio, non lascia possibilità di interpretazione. Ha carattere universale, deve essere riconosciuto erga omnes, perché si ricollega alla dignità della persona, il perno della nostra Costituzione.

Nel caso di insorgenza di malattie o patologie mentre si sta scontando una condanna penale qual è l’iter che la persona detenuta si trova a dover affrontare?

In carcere si possono verificare una miriade di problemi, tra questi anche l’insorgenza di una malattia invalidante. I tempi sono fondamentali per curare o guarire una persona, ma il tempo del carcere si traduce in una lunga attesa, decisamente in contrasto con le cure necessarie in campo medico.

Il mio stesso caso insegna: tempo fa, una persona detenuta come me, che soffriva di problemi al pancreas, visti i miei disturbi, mi ha consigliato di controllare i valori di lipasi e amilasi, così tra il 2017 e il 2018 mi sono sottoposto a nuovi esami ematici. L’esito confermava il problema al pancreas, che mai era risultato prima. A quel punto un altro mio amico, il cui figlio soffriva dello stesso problema, mi consigliò uno specialista presso l’ospedale Forlanini di Roma. Lo contattai tramite i miei legali. Solo a febbraio del 2022 sono riuscito a ottenere una visita privata da parte di un medico consigliatomi dal professore del Forlanini. Grazie a lui sono riuscito a ricevere una visita completa e lo definisco un alieno: mi ha spiegato, come mai prima e senza pregiudizio, per filo e per segno quello che avrei dovuto fare e in quali tempi. A quali cure dovrò sottopormi.

D’altra parte, però, il medico che lavora nel reparto penitenziario non voleva prescrivermi gli esami indicati dal medico di famiglia. Soltanto dopo molte insistenze sono riuscito a farmi prescrivere gli esami per i markers tumorali e la risonanza magnetica. Se avessi fatto la tac già nel 2017 o 2018, probabilmente il mio pancreas non sarebbe nello stato in cui è ora e, con la dovuta prevenzione, non ci sarebbero state ricadute di tipo economico sulle stesse casse dello Stato.

Ho riscontrato una differenza deontologica sostanziale tra il modo in cui opera un medico all’interno di un istituto totale come il carcere e il modo in cui lavora un medico all’interno di una struttura pubblica, aperta a tutti.

diritto alla salute Casa Circondariale di Rebibbia – Nuovo Complesso. Fotografia di Francesco Formica

Oltre alle difficoltà per ricevere una diagnosi, una volta ottenuta e individuato il percorso di cura, la persona detenuta si trova a dover affrontare un altro ostacolo, causato sostanzialmente da un vuoto normativo, che a sua volta non fa che aumentare la disperazione del detenuto: comunicare alla direzione e all’area educativa i propri problemi di salute, avvisando della possibilità della riduzione delle attività trattamentali fino a quel momento svolte.

Il vuoto normativo è dovuto alla mancata comunicazione da parte dell’area sanitaria agli addetti al trattamento e anche al magistrato di sorveglianza e incide di fatto nell’ambito della cosiddetta risocializzazione, poiché non indica in quale modo l’area trattamentale debba approcciarsi al caso. In altre parole, al GOT (Gruppo Osservazione e Trattamento) spetta il compito di prevedere il proseguo o la limitazione delle attività trattamentali e dell’osservazione della persona detenuta, ma per farlo è necessario che l’area sanitaria comunichi le effettive condizioni di salute del detenuto.

Il diritto alla salute dovrebbe prevalere su qualsiasi trattamento penitenziario. Lo dico proprio alla luce della mia esperienza personale: da quando sono stato informato dei miei problemi di salute non ho più la voglia né la grinta, tanto meno la lucidità, per proseguire nel percorso trattamentale come ho fatto finora, e che mi ha condotto fino al conseguimento della laurea. So già che molto probabilmente non potrò soddisfare le previsioni di trattamento.

La domanda che quindi andrebbe aggiunta è in che modo si concilia il diritto alla salute con il diritto alla risocializzazione. Se prendiamo per esempio il caso ipotetico di una persona che viene condannata a 15 anni di carcere, in seguito a un processo durato dai 4 ai 6 anni, e a cui viene assegnato un percorso trattamentale in concomitanza all’insorgenza di una malattia, che non gli permette di soddisfare le linee guida segnalate dall’area trattamentale. Il tempo intercorso dalla condanna alla guarigione verrà azzerato? E se si azzera che fine fanno il diritto alla salute e il diritto alla risocializzazione?

Le persone detenute affette da patologie pregresse all’ingresso in carcere continuano ad accedere alle cure necessarie?

Chi ha patologie pregresse una volta in carcere non riceve le stesse cure a cui poteva accedere in libertà per una serie di problemi logistici, strutturali, materiali o altro ancora. Se si pensa ai centri clinici come strutture in cui poter risolvere il problema ci si sbaglia, perché non sono altro che celle normali con letti e arredamenti uguali alle celle ordinarie. Sono stato detenuto nel carcere di Secondigliano e lo pseudo centro clinico dell’amministrazione penitenziaria è una delle realtà peggiori che abbia mai conosciuto.

È importante che si capisca che in queste strutture qualsiasi persona affetta da una qualsiasi patologia non può restarvi, invece, attualmente vengono rinchiuse persone con le più disparate patologie, tra cui persone in dialisi, persone con patologie rare e che non riescono a ricevere i farmaci di cui necessitano, persone in attesa di trapianto, persone con tumori diagnosticati anche con metastasi diffuse o altro ancora. Delle tante istanze che inviamo all’area sanitaria, raramente o quasi mai riceviamo risposta.

Non troppo tempo fa, lo scorso luglio, ho chiesto di avere la copia della certificazione del medico che non aveva potuto somministrarmi il vaccino anti-covid e successivamente, a ottobre, ho richiesto di poter effettuare un test sierologico per la somministrazione del vaccino. Circa un mese dopo, però, mi ritrovavo a chiedere spiegazioni all’area sanitaria riguardo il motivo per cui ero stato convocato nell’infermeria del reparto per ricevere l’antistaminico. Come al solito non ho ricevuto risposte ma l’infermiera mi ha riferito che l’antistaminico serviva per effettuare il vaccino fuori dalla struttura, anziché sottopormi alla tac per la somministrazione del nuovo vaccino Novavax, come richiesto. Per farla breve, l’assunzione dell’antistaminico andava a sostituire la tac.

Quali sono le terapie farmacologiche più diffuse in carcere o alle quali è più semplice accedere?

Le terapie più utilizzate in carcere riguardano i cosiddetti ansiolitici, psicofarmaci usati per attenuare l’ansia, lo stress, il dolore, la sofferenza e l’angoscia. Il carcere ti vuole innocuo, non devi lamentarti, devi soffrire in silenzio. La popolazione libera non immagina la quantità enorme di psicofarmaci che viene consumata nell’ambito carcerario. Sono farmaci che diminuiscono l’attività del sistema nervoso centrale e possono essere aggiunti neurolettici per le fasi acute, a volte anche per lungo tempo nei pazienti schizofrenici.

Ma il problema a volte diventa proprio il sovradosaggio di questi farmaci, non si comprende alla fine quali siano gli effetti dell’uso di questi farmaci, né la quantità totale, anche in termini economici. Tra i farmaci più utilizzati anche le benzodiazepine che hanno quasi completamente sostituito i barbiturici, ma è questo il modo di curare chi sta male? La somministrazione sconsiderata che lascia nella dipendenza coloro che prima del carcere non erano avvezzi a un uso così eccessivo e dannoso dei farmici?

Quali sono quelle a cui invece sembra o è impossibile accedere?

Le terapie impossibili riguardano le cure per malattie che il carcere non sa, non vuole e non può curare, come ad esempio la dialisi. Qui in carcere si rimedia con gli antidolorifici, spasmolitici o antispastici, paracetamolo o acetaminofene, medicinali contenenti rilassanti muscolari e antibiotici, tra l’altro generici o equivalenti.

Molti di noi dopo una chemioterapia o dopo un’operazione chirurgica nei vari presidi sanitari esterni sono costretti ad affrontare il dolce ritorno in carcere nel pieno del caos sanitario e delle celle sovraffollate.

La vivibilità di uno spazio consente di non infliggere alla persona detenuta un trattamento inumano e degradante, a maggior ragione se si tratta di una persona malata, ma è effettivamente così?

Il sovraffollamento è un problema così allarmante da rendere quasi vana qualsiasi cura. In carcere mancano gli spazi, i luoghi di cura, i professionisti specializzati, mancano i cosiddetti piantoni che sono persone detenute che si prendono cura delle altre persone detenute malate. Se ne prendono cura facendo le pulizie nella loro stanza, accompagnandole a fare la doccia, in infermeria e lavando loro gli indumenti e altro ancora.

Purtroppo è da circa tre anni che queste figure sono state soppresse e quindi le persone malate sono lasciate a soffrire senza cura da sole perché il ruolo del piantone volontariamente non si può svolgere.

Mi definisco il difensore delle cause perse e non ho mai smesso di sottolineare anche la violazione del distanziamento sociale, ritenuto indispensabile almeno a inizio pandemia: nelle celle multiple la distanza tra un letto e l’altro è di circa 50 centimetri e anche la stessa igienizzazione degli spazi e degli utensili presenti in cella diventa impossibile.

La privazione della libertà personale dovrebbe non coincidere in alcun modo con la violazione della dignità e del diritto alla salute, in base alla tua esperienza senti di poterlo confermare?

Il mio bagaglio di conoscenze e di vita vissuta in questo luogo hanno influenzato più che mai la mia sensibilità e la capacità di provare sentimenti stabili, luminosi e liberanti. Confrontandomi con le varie istituzioni tramite le tante istanze fatte anche a nome dei tanti che soffrono in silenzio e senza difesa, mi sono imbattuto in risposte poco consone al senso di giustizia. Le risposte che ho ricevuto riguardo a questo periodo di pandemia e in relazione ai focolai di contagi che si erano sviluppati in reparto dimostrano che la dignità, l’etica, la morale e il diritto per la salvaguardia della salute non sono altro se non un triste ricordo. La nostra situazione di rischio è stata descritta nelle risposte di alcuni giudici con aggettivi come “paventata”, “ipotetica”, sostenendo che le strutture penitenziarie fossero in grado di ridurre e addirittura “azzerare” il rischio di contagio e di trasmissione del virus tra la popolazione penitenziaria.

In Italia l’articolo 40 del Codice Penale recita: «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». È un articolo che tutela ogni persona da abusi, mancanze, mancata prevenzione, mancati servizi sanitari, vitto o sopravvitto e da tutto ciò che una persona privata della libertà personale subisce.

È un articolo che ricorda che la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua condizione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato.

Lo stesso articolo 3 della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) pone a carico delle autorità un obbligo positivo nell’assicurare a ogni detenuto condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, una modalità di esecuzione della misura che non sottoponga l’interessato a uno stato di sconforto, né a una prova di intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente.

Sono entrato in carcere in salute e ora devo fare i conti con una malattia che non ha cure. Metto a disposizione la mia formazione giuridica gratuitamente per tutti i miei compagni cercando di tutelare i diritti umani e vorrei che queste mie parole avessero un seguito.